Pubblicata la circolare numero 19/E 'Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n....[leggi]
Pubblicata la circolare numero 23 'Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con...[leggi]
Pubblicata la risoluzione numero 36/E 'Istituzione dei codici tributo per il versamento,...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 32 'Il conto annuale 2023 - rilevazione prevista dal titolo V...[leggi]
Pubblicato il Decreto Legge 7 Giugno 2024, numero n° 73 'Misure urgenti per la riduzione dei tempi...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 12 'Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 65 'Corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare. Nuovi...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 57 'Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213...[leggi]
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarietà. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il relativo importo è trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno.