Disponibili sul sito le misure dell'indennità di vacanza contrattuale dell'anno 2025, riferite al...[leggi]
Pubblicato il messaggio numero 401 'Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023,...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 27 'Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 26 'Determinazione per l'anno 2025 del limite minimo di...[leggi]
Pubblicati sul sito www.agenziaentrate.it i modelli ordinario e sintetico di...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 22/E 'Articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n....[leggi]
Pubblicato il Decreto Legge 14 Novembre 2024, numero n° 167 'Misure urgenti per la riapertura dei...[leggi]
Pubblicata la risoluzione numero 54/E 'Codici tributo per l'utilizzo in compensazione da...[leggi]
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarietà. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il relativo importo è trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno.